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Il Club
Art. 1 ) E’ costituita a tempo indeterminate un’associazione denominata : “CLUB FEDELISSIMI
GRANATA ROMA”. L’Associazione ha sede in ROMA.
Art. 2 ) L’Associazione ha lo scopo di rafforzare, mediante la propria organizzazione, la coesione fra i sostenitori del Torino per conservare, rinnovare e tenere alta la tradizione granata.
Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori.
Art. 3 ) Organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il ComitatoEsecutivo.
Art. 4 ) L’Assemblea ordinaria :
a) approva rendiconti e preventivi ;
b) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su ogni altro oggetto sottoposto alla sua approvazione nell’ambito dello Statuto
in vigore.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.
Art. 5 ) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in . proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe conferibili
solo ai soci.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un’ora.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta.
Art. 6 ) L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni triennio, oppure annualmente ( cfr. Art.11), entro il
mese di febbraio per l’elezione del Consiglio Direttivo ed ogni anno per l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi.
Il giorno della convocazione dell’Assemblea ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci, unitamente all’ordine del giorno, con un preavviso di otto giorni.
L’Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo
lo reputi opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta, indicando
le questioni da trattare.
Art. 7 ) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 8 ) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7, a 15 membri eletti dalla
Assemblea ( il numero dei membri viene poi deliberato dal Consiglio Direttivo in carica ).
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, un Presidente, ove non sia già stato
eletto dall’Assemblea, un Vice-Presidente ed un Segretario-Tesoriere, i quali costituiscono il Comitato Esecutivo.
Al Comitato Esecutivo sono delegati i poteri di ordinaria gestione dell’Associazione, con
l’eccezione delle deliberazioni concernenti la quota annuale di associazione, l’esclusione
dei soci ed ogni altro provvedimento che il Consiglio Direttivo abbia riservato a sé.
Art. 9 ) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene riunito su invito del Presidente e comunicato tre giorni prima
della riunione.
Art. 10 ) Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei
componenti del Consiglio stesso, avanzata con formale invito indicante gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Art. 11 ) La durata delle cariche sociali è di un triennio a partire dall’inizio dell’anno solare.
Successivamente potrà essere di uno o tre anni con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 12 ) La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od
impedimento, al Vice - Presidente.
Art.13 ) Chi desidera divenire associato deve presentare domanda scritta contenente le indicazioni
anagrafiche e la professione svolta. Sulla domanda decide il Comitato Esecutivo.
L’iscrizione all’Associazione si intende tacitamente confermata, anno per anno, salvo
rinuncia da comunicare con lettera raccomandata entro il 31 ottobre.
Art.14 ) La quota sociale annua per le varie categorie di soci ( distinguendosi i soci ordinari dai soci
sostenitori solo per l’entità della quota dovuta ) viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
Oltre che dalla quote sociali, il patrimonio dell’Associazione può essere costituito da
elargizioni e contributi di Enti e di Privati.
Art.15 ) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera la cancellazione:
a) del socio moroso a trenta giorni dal secondo invito;
b) del socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutari.
Contro la delibera del Consiglio Direttivo, immediatamente esecutiva, il socio può
ricorrere al giudizio dell’Assemblea, la cui decisione sarà irrevocabile.
Art. 16 ) Il Consiglio Direttivo può compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del
presente Statuto.
Roma 21 ottobre 1971 ( approvato all’unanimità dall’Assemblea costituente )




